Accessibilità del Sito: la Vostra Struttura è Esente? (Sì, Probabilmente — Ma Non per il 2030)

European Accessibility Act: il test delle microimprese, cosa dicono le Linee guida AgID e perché il «fino al 2030» non riguarda il vostro sito.

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28 Ottobre 2026
11 min di lettura
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Due cose che vi hanno detto sull’accessibilità del sito sono probabilmente sbagliate. La prima è che riguarda tutti e che vi serve un intervento urgente, di solito proposta da chi vende l’intervento. La seconda è che avete tempo fino al 2030, e vi ha fatto chiudere il discorso. La realtà è più semplice della prima e meno rassicurante della seconda: molte strutture ricettive sono esentate, per un motivo preciso che si verifica in cinque minuti — e quel «fino al 2030» non vuol dire quello che sembra.

Qui spieghiamo come si capisce da quale parte state, cosa dicono esattamente le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, e perché una parte del lavoro conviene farla comunque.

Di cosa stiamo parlando

L’European Accessibility Act è la direttiva europea 2019/882, recepita in Italia con il decreto legislativo 82/2022. Non riguarda solo i siti web: copre prodotti e servizi, dagli sportelli bancomat agli e-book. Gli obblighi sui servizi digitali si applicano dal 28 giugno 2025.

L’autorità di vigilanza per i servizi è AgID, che nel marzo 2026 ha pubblicato le Linee guida attuative dell’articolo 21 del decreto: il documento che chiarisce chi è obbligato, a cosa e con quali eccezioni. È da lì che vengono le due citazioni che contano in questo articolo.

Prima domanda: siete una microimpresa?

È la domanda che decide tutto, e si risponde con due numeri. Le Linee guida riprendono la definizione del decreto:

«microimpresa»: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

E, sull’ambito soggettivo, una frase di sette parole:

Le microimprese sono esentate dall’osservanza degli obblighi di accessibilità.

Come si legge il test. Servono entrambe le condizioni: meno di dieci persone occupate e non più di due milioni di fatturato annuo oppure di totale di bilancio. Un B&B con tre dipendenti e 400.000 euro di ricavi è una microimpresa. Un hotel con 24 dipendenti non lo è, anche se fattura un milione. Sul conteggio delle persone, attenzione alla stagionalità: il riferimento è alle persone occupate dall’impresa, non ai dipendenti presenti ad agosto — se siete vicini alla soglia, è un calcolo da far fare al commercialista, non a occhio.

Per la maggior parte delle strutture ricettive campane che seguiamo — B&B, affittacamere, case vacanza, piccoli hotel a gestione familiare, agenzie di tour con due o tre persone — la risposta è sì, e l’esenzione si applica. Chi vi ha detto il contrario, o non ha letto le Linee guida, o aveva qualcosa da vendervi.

Le tre situazioni in cui l’esenzione non vi copre

Non è un assegno in bianco. Tre casi da verificare:

  1. Siete cresciuti. Il test si fa sui dati attuali, non su quelli del giorno in cui avete aperto. Una struttura che ha superato i dieci addetti due stagioni fa non è più esentata, e nessuno gliel’ha notificato.
  2. L’esenzione vale per i servizi. Il regime dei prodotti è diverso: se oltre a vendere soggiorni fabbricate o distribuite dispositivi, quella parte va guardata a sé. Caso raro nel turismo, ma esiste.
  3. Il gruppo conta, non l’insegna. Se la struttura fa parte di una realtà più grande, il test si fa sull’impresa, non sul singolo immobile.

Seconda domanda: e se non siamo una microimpresa?

Allora il punto è capire se il servizio che offrite online rientra nell’ambito del decreto. I servizi coperti sono un elenco chiuso: comunicazioni elettroniche, accesso a servizi di media audiovisivi, trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-book e servizi di commercio elettronico.

È l’ultima voce quella che riguarda il turismo, e le Linee guida la definiscono come servizi

forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo

Un motore di prenotazione sul vostro sito è esattamente questo: l’ospite, da remoto, conclude un contratto di consumo. Lo stesso vale per il carrello con cui vendete i tour. Un sito puramente vetrina, che non vende niente online e rimanda al telefono o alla mail, sta in una posizione diversa — ma è anche un sito che sta lasciando a Booking tutto il canale diretto, che è un problema più grosso dell’accessibilità.

Il «fino al 2030»: cosa dice davvero

Qui sta l’equivoco più diffuso. La frase circola come «i siti già esistenti hanno tempo fino al 2030». Le Linee guida dicono un’altra cosa, in tre pezzi:

fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti (di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto) che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi.

Inoltre, i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.

Più i terminali self-service già in uso, utilizzabili fino alla fine della loro vita economica utile e comunque non oltre vent’anni dalla messa in funzione.

Nessuno di questi tre casi è «il mio sito web». Il primo riguarda i prodotti — apparecchiature hardware — già legittimamente in uso. Il secondo riguarda i contratti di servizio firmati prima del 28 giugno 2025, che restano in piedi fino a scadenza e per massimo cinque anni. Il terzo i chioschi self-service. Un sito di prenotazione non è un prodotto in uso né un contratto: è il servizio stesso, e per il servizio la data è il 28 giugno 2025. Il 2030 non è una proroga generale: è il tetto massimo di tre deroghe specifiche.

Vi diciamo in mezz’ora da che parte state

Verifichiamo se l’esenzione per microimprese vi copre, se il vostro motore di prenotazione rientra nell’ambito del decreto e quali barriere reali ha il sito oggi. Risposta chiara, senza allarmismi e senza vendervi un bollino.

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L’«onere sproporzionato» e la trappola dei finanziamenti

Chi è obbligato ha una via d’uscita parziale: dimostrare che l’adeguamento comporta un onere sproporzionato, secondo i criteri dell’allegato V del decreto. Non è un’autocertificazione verbale — va valutata, documentata e comunicata ad AgID, che va informata «immediatamente».

E c’è una clausola che taglia fuori molti:

I fornitori di servizi che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l’accessibilità, non possono invocare l’onere sproporzionato.

Se avete preso contributi destinati alla digitalizzazione accessibile — bandi regionali, fondi PNRR, misure sul turismo — quella strada è chiusa. Vale la pena rileggere cosa c’era scritto nei bandi che avete vinto prima di contare su questa eccezione.

Chi controlla, e cosa rischia chi

AgID valuta la conformità dei servizi ed esamina i reclami: un consumatore che ritiene un servizio non fruibile per una disabilità può presentare reclamo all’Agenzia. Le modalità di verifica, accertamento e sanzione sono rimesse a un regolamento di AgID, con una piattaforma dedicata a gestire i flussi.

Sull’entità, le Linee guida indicano una fascia molto alta: la sanzione fino al 5 per cento del fatturato riguarda i soggetti erogatori con fatturato medio, negli ultimi tre anni, superiore a cinquecento milioni di euro. Non è il vostro caso, e dirvi il contrario sarebbe disonesto.

Il che porta al punto vero di questo articolo: se non siete obbligati e non rischiate una sanzione, perché dovreste fare qualcosa?

Perché conviene comunque, con numeri diversi

Non per paura. Per tre ragioni commerciali.

Il mercato. Una quota significativa dei viaggiatori europei ha una disabilità o una limitazione funzionale, e la percentuale sale con l’età — e l’età media del turista europeo con capacità di spesa sale anche lei. Un ospite che non riesce a completare la prenotazione sul vostro sito non vi scrive per segnalarlo: va su Booking, dove il modulo funziona.

La sovrapposizione. Quasi tutti gli interventi di accessibilità sono interventi di usabilità. Contrasto sufficiente, testi ingrandibili, pulsanti raggiungibili col pollice, moduli con etichette chiare, errori spiegati a parole: sono le stesse cose che alzano la conversione per chiunque, con o senza disabilità. Un modulo di prenotazione accessibile è un modulo di prenotazione che funziona.

La leggibilità per le macchine. Markup semantico, testi alternativi, struttura dei titoli coerente: è il materiale su cui lavorano i lettori di schermo, ed è lo stesso su cui lavorano Google e gli assistenti AI. Un sito scritto bene sotto il cofano è più accessibile e più citabile. Lo stesso lavoro, due risultati.

Le otto cose che risolvono la maggior parte dei problemi

Sui siti di strutture ricettive le barriere ricorrenti sono sempre le stesse. In ordine di rapporto fra fatica e risultato:

  1. Contrasto dei testi. Il grigio chiaro su bianco è l’errore estetico più frequente e il più facile da correggere: si cambia un colore nel foglio di stile.
  2. Testi alternativi sulle immagini che portano informazione. Non su quelle decorative, dove un alt vuoto è la scelta giusta.
  3. Il modulo di prenotazione navigabile da tastiera, con l’ordine di tabulazione sensato e il focus visibile. È il punto dove si perdono le prenotazioni.
  4. Etichette vere sui campi, non solo testo segnaposto che scompare quando si inizia a scrivere.
  5. Messaggi di errore che dicono cosa fare, accanto al campo sbagliato, non un bordo rosso senza spiegazione.
  6. Titoli in ordine — un h1, poi h2, poi h3 — senza salti e senza usare i titoli per fare grafica.
  7. Niente che si muova da solo senza un modo per fermarlo: caroselli automatici e video in autoplay sono un ostacolo per molti e un fastidio per tutti.
  8. Tocchi grandi abbastanza sui telefoni, con spazio fra un pulsante e l’altro.
Due controlli gratuiti, dieci minuti in tutto: provate a completare una prenotazione sul vostro sito usando solo la tastiera — Tab per spostarsi, Invio per confermare. Se vi bloccate, lo stesso blocco ferma chi non può usare il mouse. Poi aprite il sito su un telefono e ingrandite i caratteri al massimo nelle impostazioni di sistema: se il testo si sovrappone o i pulsanti escono dallo schermo, avete trovato il secondo lavoro.

Cosa non comprare

Il mercato dell’accessibilità ha il suo repertorio di scorciatoie. Due avvertenze.

Gli «overlay» di accessibilità — quei widget con l’icona dell’omino che aggiungono una barra di comandi al sito — non rendono conforme un sito che non lo è. Agiscono sopra il problema senza toccarlo, confliggono spesso con i lettori di schermo che gli utenti già usano, e sono oggetto di critiche documentate da parte delle associazioni di persone con disabilità. Non sono una soluzione: sono un cerotto a pagamento, con un abbonamento annuale.

I bollini e le certificazioni rilasciati da chi vende il servizio non hanno valore legale. La conformità è uno stato del sito, verificabile da chiunque sul sito stesso; un logo nel footer non la crea.

Domande che ci fanno più spesso

Siamo una microimpresa: possiamo ignorare tutto?

Dal punto di vista dell’obbligo, l’esenzione è esplicita. Dal punto di vista commerciale no: i clienti che non riescono a prenotare li perdete ugualmente, e la metà degli interventi della lista sopra costa qualche ora di lavoro.

Il mio sito è su un CMS standard, è già accessibile?

No. Un buon CMS vi dà le basi — struttura corretta, campi per i testi alternativi — ma le barriere nascono quasi sempre nel tema, nel motore di prenotazione e nei contenuti caricati. Nessuna piattaforma rende accessibile un sito da sola.

Il motore di prenotazione è di un fornitore esterno: di chi è la responsabilità?

Verso l’ospite, vostra: è il vostro sito che non funziona. Verso il fornitore, è questione di contratto — ed è una domanda legittima da fargli, con richiesta di risposta scritta. Se il loro modulo non è navigabile da tastiera, è un problema che hanno anche tutti i loro altri clienti.

Devo pubblicare una dichiarazione di accessibilità?

La dichiarazione di accessibilità è un adempimento legato alla normativa precedente (legge 4/2004), che per i fornitori dei servizi digitali del decreto è stata disapplicata su alcuni elementi a partire dal 28 giugno 2025, inclusa la dichiarazione. Se la vostra situazione specifica lo richiede, verificatelo caso per caso: è uno dei punti su cui conviene una risposta puntuale e non una regola generale.

Quanto costa mettere a posto un sito di una struttura?

Dipende da com’è fatto. Sui punti della lista — colori, etichette, tastiera, titoli, caroselli — si parla di ore, non di mesi, se il sito è costruito in modo sano. Se invece il tema genera markup disordinato o il motore di prenotazione è una scatola chiusa, il costo reale è rifare quei pezzi, e tanto vale metterlo in conto al prossimo rifacimento.

In sintesi

Se occupate meno di dieci persone e non superate i due milioni, le Linee guida AgID vi esentano, in una frase sola, e potete smettere di preoccuparvi delle scadenze. Se siete più grandi e vendete online, la data da ricordare è il 28 giugno 2025 — passata — e il «fino al 2030» che avete sentito riguarda prodotti già in uso e contratti firmati prima, non il vostro sito.

In entrambi i casi, il lavoro concreto è lo stesso ed è piccolo: contrasto, tastiera, moduli, titoli. Si fa per gli ospiti che altrimenti prenotano da un’altra parte, non per un ispettore.

Facciamo i due controlli insieme

Proviamo a prenotare sul vostro sito solo da tastiera e con i caratteri ingranditi, vi mandiamo le barriere trovate in ordine di impatto sulle conversioni e vi diciamo quali si risolvono in un’ora. Niente overlay, niente bollini.

Parliamo del vostro sito
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Le citazioni in questo articolo provengono dalle Linee guida sull’accessibilità dei servizi in attuazione dell’articolo 21 del d.lgs. 82/2022, pubblicate da AgID. L’articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale: per la vostra situazione specifica verificate il testo del decreto su Normattiva, le Linee guida sul sito AgID e sentite un professionista abilitato.

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Esperto di digitalizzazione per il turismo. Aiuta hotel, agenzie e tour operator a crescere online con Channel Manager, SEO e AI.

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